Blocco cessioni!

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:29 pm

Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie
animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando
un organo di gestione competente, in consultazione con
un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato,
abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente
nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra
guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la
riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato
quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la
riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in
osservanza della normativa a essa applicabile alla data
della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza
immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti
occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla
normativa applicabile e in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale,
unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che
l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla
necessità di creare nuovo materiale genetico;

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:30 pm

Articolo 55
Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini
dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63,
paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del
sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le
analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le
modalità stabilite dall'autorità medesima.

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:31 pm

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le
definizioni seguenti:
1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato
prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato
riprodotto artificialmente;
2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti
della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli
esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori
sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da
non confondersi con esemplari prodotti in ambiente
controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito
o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima
generazione — F1);
3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle
operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:33 pm

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE
Articolo 37
Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di
proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi
legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non
commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli
articoli 54 e 55;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che
fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie
elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o
nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora
negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico
esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio
aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente
regolamento.

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:35 pm

Articolo 40

Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale
deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione
dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza
abituale;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è
registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se
non alle condizioni previste dall'articolo 43;
d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e
permanente a norma dell'articolo 66.
2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a
norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto
delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.
In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente
dicitura:
«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato
dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da
un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è
accompagnato dal suo proprietario».
Articolo 41
Domande

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:36 pm

Articolo 48
Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)
1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte
nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più
divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione
di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le
disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o
nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del
regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati
dall'ambiente naturale in osservanza della normativa
vigente sul suo territorio;
c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da
essi derivati;
d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati
dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del
regolamento (CE) n. 338/97.
2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può
considerare accettabile una licenza di importazione quale un
certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare»
(formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non
sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento medesimo.

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:38 pm

Scusate ma questo lo dovete aggiungere in fine al

54

b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva
riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della
seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo)
in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono
dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti
di seconda generazione in ambiente controllato.

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:41 pm

Vi vorrei mettere in risalto un punto:

b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che
fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie
elencate
nelle appendici I, II o III della convenzione o
nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora
negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:44 pm

C'è qualche moderatore che possa ricollegare i due post relativi all'articolo 54?!

E magari porli in ordine numerico, l'ho inseriti :D maluccio....

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer gen 16, 2008 7:52 pm

Ecco il testo completo:

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, punti 1, 2 e 4, considerando quanto segue:

(1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito
«convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.

(2) Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.

(3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.

(4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

(5) È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.

(7) È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.

(8) Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le
informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9) In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.

(10) Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/1 (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1). detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (1), o la legislazione nazionale di attuazione della convenzione, e tenuto conto del fatto che tali esportazioni e importazioni non ostacolano la tutela delle specie di fauna selvatica, occorre creare un apposito certificato a tal fine.

(11) Occorre pertanto modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2). Considerata l'entità delle modifiche in questione e a fini di chiarezza, il regolamento summenzionato deve essere sostituito nella sua interezza.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DEFINIZIONI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:

1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);

3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione
dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;

5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;

6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;

7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido per operazioni commerciali specifiche effettuate unicamente all'interno del territorio dello Stato membro che lo rilascia;

8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche.

CAPO II
FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 2
Formulari

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.

4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV. L 166/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006 (1) GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 3). (2) GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni e autorizzazioni.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3
Specifiche tecniche dei formulari

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.

2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:
a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato;
c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.

5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4
Compilazione dei formulari

1. I formulari sono compilati con caratteri dattilografici. Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I, i formulari 1 e 2 dell'allegato II, i formulari 1 e 2 dell'allegato III e i formulari 1 e 2 dell'allegato V, i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, non devono contenere cancellature né correzioni, a meno che non siano stati autenticati mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/3

Articolo 5
Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti

Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:

1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;

2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;

3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;

4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;

5) ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1
dell'allegato IX;

6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento. Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.

Articolo 6
Allegati ai formulari

1. Se a uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell'allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato interessati; su ogni pagina dell'allegato figurano inoltre:
a) numero della licenza o del certificato e data di rilascio;
b) firma e timbro o sigillo dell'organo di gestione emittente.

2. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.

3. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

4. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

Articolo 7
Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi

1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.

2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.

3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di
riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.

CAPO III
RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI

Articolo 8
Rilascio e uso dei documenti

1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 4. L 166/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006 Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.

2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.

3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi
significativi nella trattazione delle domande.

Articolo 9
Spedizione di esemplari

Per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

Articolo 10
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra
itinerante e dei certificati di proprietà personale

1. La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli articoli 20 e 21 non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.

2. La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 26 non può superare i sei mesi.

3. La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30 e 37 non può superare i tre anni.

4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

5. I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.

6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.

Articolo 11
Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63

1. Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:
a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

2. I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:
a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

3. I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono ad un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente. L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/5

4. I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto. Tali documenti sono restituiti tempestivamente all'organo di gestione emittente, il quale può eventualmente rilasciare, in conformità dell'articolo 51, un certificato che tenga conto delle variazioni intervenute.

Articolo 12
Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti

1. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.

2. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

Articolo 13
Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale

1. Tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.

2. Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

Articolo 14
Validità dei documenti di paesi terzi

In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio. Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30 e 37 del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.

Articolo 15
Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.

3. Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente
menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi. Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.

4. Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16
Esemplari in transito nella Comunità

Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento. L 166/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006

Articolo 17
Rilascio di certificati fitosanitari

1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,
a) gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
b) al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.

2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica. Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».

Articolo 18
Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici

1. In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono
commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
b) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
c) gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:
i) un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni
spedizione;
ii) uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento. Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.

2. Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica
competente abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti
dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.

3. I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del
documento CITES.

Articolo 19
Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti

1. In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
a) un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno
alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
b) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni; 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/7
c) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
d) gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
i) firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
ii) trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
iii) conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.

2. Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.

CAPO IV
LICENZE DI IMPORTAZIONE

Articolo 20
Domande

1. Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

Articolo 21
Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate
nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97

In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti. Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è
restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.

Articolo 22
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:
1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o
riesportazione. Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 23
Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L 166/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006 L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e
l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.

CAPO V
NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE

Articolo 24
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

1. L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

2. In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

Articolo 25
Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.

CAPO VI
LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI

RIESPORTAZIONE
Articolo 26
Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto
previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido. Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.

6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.

10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/9

Articolo 27
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato
indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 28
Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato. La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.

Articolo 29
Licenze prestampate per vivai

Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate. Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: «Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente
come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».

CAPO VII
CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE

Articolo 30
Rilascio

1. Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.
3. Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III.

Articolo 31
Uso

Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;
3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire
l'esposizione al pubblico degli esemplari. L 166/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006

Articolo 32
Organo di gestione emittente

1. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.

2. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

3. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce,
l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 33
Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali
vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.

2. Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».

Articolo 34
Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 35
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

2. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo. Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/11

Articolo 36
Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».

CAPO VIII
CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE

Articolo 37
Rilascio

1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi
legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 38
Uso

A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.

Articolo 39
Organo di gestione emittente

1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.

2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.

3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:
«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può
essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato
deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente. Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera. Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».

4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato. L 166/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006

Articolo 40
Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.

2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura: «Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».

Articolo 41
Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 42
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del
foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.

2. Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo. Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale
restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.

Articolo 43
Vendita di esemplari muniti di certificato

Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 44
Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/13 Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene,
nella casella 20, la seguente dicitura: «Il presente certificato è una copia conforme all'originale».

CAPO IX
PROCEDURA DOGANALE

Articolo 45
Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale

1. Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.

CAPO X
CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97

Articolo 46
Organo di gestione emittente

I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 47
Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione) I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e
paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:

1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;

2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;

3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 338/97;

4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 in
osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;

5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 in
osservanza delle disposizioni della convenzione;

6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.

Articolo 48
Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)

1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili; L 166/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa
vigente sul suo territorio;
c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;
d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del
regolamento (CE) n. 338/97.

2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

Articolo 49
Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi) I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

Articolo 50
Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97

1. Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere
giustificata. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 51
Modifiche a licenze, notifiche e certificati

1. Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia
per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando
per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:
a) effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;
b) rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48. Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di
importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3. Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana. 19.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/15

CAPO XI
ETICHETTE
Articolo 52
Uso delle etichette
1. Le etichette di cui all'articolo 2, parag


Modificato da - PBI in data 17/01/2008 00:53:50

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Sandra
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Messaggioda Sandra » mer gen 16, 2008 10:00 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Carmen

Anche io ho fatto la stessa cosa di Yuri : molte delle mie piccole, le più grandi delle quali hanno 6 anni, non sono figlie delle mie, ma dono di amici.
Io, come Yuri, pensavo fosse un bene non avere solo fratelli e sorelle, mamme e papà, così, per problemi di spazio, ho dato le mie e tenuto quelle di altri.

Che cavolata!!!!

Dopo una chiacchierata con Maurizio sono più fiduciosa e credo che, comunque vadano le cose, con un pò di sacrificio, potremmo adatarci tutti.

Di una sola cosa sono preoccupata: vorrei che le norme venissero applicate in egual modo in tutte le regioni d'Italia, se una cosa sarà lecita per una forestale, lo dovrà essere anche per le altre.



Lo scambio di riproduttori è stato comune e io spero che in futuro sarà permesso di nuovo. Nel senso che non dovrebbero esserci sospetti di frode se una tartaruga con tanto di certificato di identità viene spostata per un tempo limitato e dopo debito preavviso e consenso della Forestale in altro luogo ben specificato.
Visto che Maurizio ha convinto anche te? Io rimpiango solo di non averlo conosciuto due anni fa, mi avrebbe spinto a non mollare e oggi avrei molti meno problemi:(

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Agostino
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Messaggioda Agostino » gio gen 17, 2008 12:04 am

Pessimista io, proprio no, che di carattere sono sempre ottimista!!!!

Non condivido questo voler cercare di rendere semplici le nuove norme, da parte di Maurizio(Tartamau), per i seguenti motivi:

- forse stai dimenticando che la stragrande maggioranza degli allevatori hanno solo qualche
esemplare(anche se è impossibile esserne certi, credo che non sia azzardato pensare ad
almeno il 95-98%) e che tu mi voglia convincere che queste persone saranno disposte ad
effettuare tutte le procedure per ottenere i certificati di fonte F, poi quelli di fonte
C(ammesso che qualcuno ne abbia i requisiti per richiederli), solo per regalare qualche
esemplare, scusami ma non ci riesco a crederci, neppure se prima vado a fare un giro
all'UNIERO !

- incentiveranno fortemente l'illegalità

- alzeranno i prezzi degli esemplari con conseguente aumento del bracconaggio

- non verranno denunciate le nascite

- aumenteranno ancor di più le vendite di esemplari esotici

e scusate ma queste non sono cose da poco !!!!!!!!

In questo momento sono molto, ma molto arrabbiato, vedere tutto il lavoro fatto vanificarsi, specialmente se penso a tutte le persone che ho convinto a rimanere nella legalità come tante persone anziane che aiutavo a compilare i moduli, che mi davano tanta gratificazione, cosa racconterò ora a queste persone ?
Ed il solo pensiero delle conseguenze alle tarte sia in cattività che in natura, non mi da pace!
E allora cerco di sforzarmi per pensare a quali siano i motivi per cui delle persone che dovrebbero essere competenti in meateria, abbiano il coraggio di fare delle tali disastrose norme, oppure a quali interessi ci possano essere dietro, ma non riesco a darmi una risposta!!!!!!

X Maurizio:
A me non è mai stato detto del gruppo riproduttore, quindi attenderei prima di conoscere i particolari perchè se così non fosse, la vedo ancora peggio !

Poi scusa Massimo, ma sono "orgogliosissimo di organizzare il TARTARUGHE BEACH" e sfido chiunque a trovarne una che abbia delle regole come le nostre e faccia così tanto per il benessere delle tartarughe, con libri gratis, dimensioni delle teche, conferenze, animazione bimbi, adozioni e tutto ciò che di positivo ha trasmesso agli appassionati, non dimenticando l'importanza del punto di incontro con scambio culturale e info, che si trasforma poi in migliori condizioni delle nostre beniamine, in fondo è parte dello scopo del TCI.
Come sempre i maligni vedono solo le cose negative e non hanno cuore e occhi per vedere le cose buone, come ad esempio ho inviato all'Autorità di Gestione CITES un dossier con ben 20 foto a colori in A4 per elencare tutto quello che facciamo durante la nostra mostra e sai cosa ci hanno risposto?
che abbiamo solo un vago riferimento al rispetto delle norme(anche se all'entrata c'erano due mega cartelli che ne parlavano benissimo), e ci hanno chiesto perchè abbiamo esposto la tarta marina ?
Ma queste persone, sono mai andate a visistare una qualsiasi altra mostra di animali ?????(per non dire di tanti parchi o circhi).


A dir il vero sono anche un pò stanco di ricevere critiche da gente che non muove mai le chiappe per dare una mano ! mentre ascolto volentieri chi si da da fare e da suggerimenti!

In fine, X Massimo:
non ricordo che tu abbia mai proposto di persone o amici tuoi che erano disposti a darci una mano, ricordo solo che ne hai parlato ma mai proposte di disponibilità, lo dico perchè mi sembra strano che io non accetti una mano da chi ce la vuol dare !!!!!!!


P.S. scusatemi ma in questi giorni sono impegnatissimo con del lavoro straordinario e leggo pochissimo, ed in più ho il PC lentissimo(non so se è dato dal fatto che mi hanno abbassato, momentaneamente l'ADSL da 4 a 2 Mega, in attesa dei 7M, ma 2-3 minuti per cambiare pagina mi sembra esagerato).

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Messaggioda PBI » gio gen 17, 2008 12:42 am

Nota tecnica:

Massimo,
premesso che avendo tu già inserito il link al testo
completo in pdf, secondo me era superfluo inserire il testo ( che è anche abbastanza lungo ) in un post.

Comunque se è proprio necessario, perlomeno cerchiamo di dare
una minima formattazione al testo, per evitare mal di testa a chi legge.

Grazie.

n/a11

Messaggioda n/a11 » gio gen 17, 2008 11:44 am

@Agostino, quello che potrei dire o pensare del Tartabeach (a cui non ho mai partecipato e di cui non ho una mia idea) non conta un tubo, quello che conta è il giudizio che è maturato in certi ambienti che contano.

Anche su Wikipedia, dopo che ci siamo riappacificati, ho duvuto discutere parecchio per reinserire il link al Tartaclub, venite visti come una organizzazione di mercanti di tartarughe.
Li ho convinti solo dopo che ho fatto notare l'affiliazione al WWF.

Ho fatto notare a vari addetti l'incongrenza per avversione di questi al ''commercio'' delle Testudo facendo presente, e spiattellandogli in faccia dati pubblicati paleontologici, archeologici, genetici documentali ed addirittura iconografici, che storicamente, almeno dal Neolitico l'uomo ha allevato e diffuso nel Mediterraneo le Testudo per scopi alimentari, di compagnia e manifatturieri, né più, né meno come le galline...

Che alcune specie alloctone, come la Marginata e la Graeca ecc sono presenti in Italia proprio per questi motivi e che sono discendenti di animali di allevamento sfuggiti ed acclimatati.

A suo tempo feci pervenire ad Alemanno, vincendo la mia avversità politica, alcune tue proposte, non so che fine fecero.

Ora mi sto dando da fare, poco ma lo faccio e su vari fronti.

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Messaggioda n/a15 » gio gen 17, 2008 12:46 pm

sottoscrivo in toto le cose scritte dal Presidente. so quanto lavoro ha messo in queste cose e quanto poco abbia raccolto. oltre a dover ingozzare un mare di critiche e ramanzine postume. purtroppo, come tutti noi, dovrà aspettare l'uscita delle nuove direttive per sapere come andrà a finire. una sola cosa gli chiedo. Larga e morbida è sempre stata la sua diplomazia verso chi ha dimostrato verso di noi assai poco rispetto (a roma, nel forum, nella mostra ecc...). ora basta!


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