
Il regolamento CE 339/97 con il famoso articolo 8.3 prevedeva il rilascio di certificati con l'esenzione del divieto di commerciabilità agli esemplari nati ed allevati in cattività, non c'era nessun riferimento al prelievo di campioni biologici che attestino la cosa (prelievo del DNA) infatti alcuni allevatori italiani hanno avuto cites commerciali in fonte C e D fino al 2006 senza troppi problemi
Il regolamento 865/2006 del 04.05.2006 cambia le carte in tavola
L'unico modo, che ha un allevatore per avere i cites commerciali per i propri esemplari, è sempre dimostrare che sono nati in cattività


viene fatto riferimento alla seconda generazioni, i figli di due wild o di un wild ed una generazione successiva vengono considerati F1, solo i figli di 2 F1 si possono considerare F2


L'autorità competente per stabilire l'ascendenza di un esemplare ha facoltà di richiedere il prelievo di liquidi biologici!