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EDG
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Re: membro commissione scientifica

Messaggioda EDG » mar set 28, 2010 9:30 am

tartamau ha scritto:Tra questi dimostrare di essere in grado di riprodurre una seconda generazione. Dimostrato questo, TUTTI gli esemplari nati e che nasceranno (quindi anche la prima generazione) avranno diritto al certificato C/D commerciale. Ovviamente la cosa va dimostrata, per tale motivo chiedono il test del Dna.


Questo dettaglio non lo conoscevo, grazie.
Ultima modifica di EDG il mar set 28, 2010 9:31 am, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non specificata
Enrico

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Luca-VE
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Re: membro commissione scientifica

Messaggioda Luca-VE » mar set 28, 2010 12:38 pm

Ero convinto di aver gia inserito questa risposta ma devo essermi perso...
Barbara, sul discorso normativo ha gia risposto Tartamau.

Mettiamo che tra 2-5-10 anni la persona a cui le hai "regalate" (tra virgolette non perche siano vendute, ma perche come spiegato da Tartamau di fatto non hai ceduto nessun possesso) non possa piu tenerle oppure cambi idea e decida di voler cedere gli eventuali piccoli.
Si trovera', a distanza di anni, con le stesse problematiche di adesso,con animali non "commerciabili" ecc, che invece di risolversi si trascinano perche non ci vogliamo adeguare al discorso normativo/CITES e cerchiamo invece di aggirarlo.
Sempre se le movimentazioni saranno ancora accettate, io non ci giurerei.

E vi prego, non tiratemi ancora in ballo il "regalarle", perche come detto a livello burocratico non cambia nulla.
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manu76
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Re: membro commissione scientifica

Messaggioda manu76 » mar dic 07, 2010 12:41 am

nico62 ha scritto:
Barbara ha scritto:Fino ad ora quasi tutte le movimentazioni fatte hanno avuto fonte F e quindi chi le prende dovrà aspettare i cuccioli e poi chiedere i Cites.


Scusa Barbara ma in questo caso devo smentirti e dare ragione a Maurizio.
Il Certificato fonte "F" che rilasciano in seguito a richiesta di Movimentazione per baby figli di Wild denunciati nel 92/95
o addirittura per Wild stessi, viene rilasciato ai sensi dell'Art. 9.2 del REG. (CE) 338/97
Mentre per poter ottenere la Certificazione c'è bisogno della fonte "F" ai sensi dell'Art. 8.3 del REG. (CE) 338/97Riassumendo; i baby figli di wild o wild, movimentati dal 2008 ad oggi, hanno tutti il Certificato fonte "F" ai sensi dell'art. 9.2,
quindi sono considerati alla stregua dei Wild.


Scusate ragazzi sarò io che sarò duro di comprensione ma, anche dopo aver letto questo post, ancora non capisco che differenza ci sia tra il certificato fonte F rilasciato ex art. 9.2 e quello rilasciato per l'art. 8.3!! In pratica, che differenze ci sono dal punto di vista pratico? : book : : Eeek :

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Flavio
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Messaggioda Flavio » mar dic 07, 2010 10:33 am

A prescindere dall' articolo per il quale ti venga concesso, il fonte F stà a significare che gli esemplari in questione sono stati riconosciuti idonei ( sempre se accoppiati con altri fonte F o superiori ) a produrre dei piccoli dei quali puoi richiedere la fonte commeciale.
Cosa di cui nessuno parla, ma che verrà inevitabilmente a galla, mentre le tanto bistrattate cessioni gratuite ( vere o fasulle ) potevano avere ( vista l' assenza di spese sostenute ) una parvenza di movimentazione in cui non risultava transito di corrispettivo, con i doc. Cites, la cosa sembra essere ben diversa, visto che a monte vi sono delle spese, quindi a chi avrà qualche numero esiguo di esemplari in cites da cedere, consiglio vivamente di informarsi sul come comportarsi a livello fiscale,
se una visita della forestale è un esperienza seria, in cui tutto giustamente deve quadrare, la visita da parte delle fiamme gialle, è molto più impegnativa e sembra non siano tanto disposti a credere che uno regali dopo aver speso. ( almeno a quanto mi riferisce un ex cliente che fattura 900.000 euro in budelle pregiate e che due anni fa al Nirm ha comperato una coppia di greche, delle quali ha pensato bene di ri chiedere i cites per i piccoli e regalarli ( può permetterselo ) ad amici e clienti ).

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Messaggioda tartamau » mar dic 07, 2010 11:22 am

Il certificato ai sensi dell'art. 9.2 non certifica nulla se non lo spostamento. Che ci sia scritto F non vuole dire NULLA in quanto attesta unicamente che l'animale è stato spostato nello stato di fatto al quale era da un luogo ad un altro. Non è commerciabile. Pertanto i figli di suddetto animale non potranno che ricevere la fonte F ai sensi dell'art 8.3. Affinchè anche i figli di questi ultimi possano ricevere una certificazione in fonte C/D (ai sensi dell'art. 8.3) è necessario che l'allevamento abbia dimostrato di aver prodotto in modo affidabile esemplari di seconda generazione. Mettiamo per assurdo che possa valere la fonte F, resta il fatto che l'allevamento non ha riprodotto esemplari di seconda generazione in quanto ha prodotto solo una generazione. In sostanza, se la richiesta l'avesse fatta il tenutario che ha fatto la movimentazione (ma avesse richiesto a monte il certificato valido per la certificazione della nascita in cattività ai sensi dell'art. 8.3), avrebbe avuto fonte cedibile già dai figli della fonte F, sempre che avesse nonni, figli e nipoti tracciabili con test del Dna. Invito a leggersi bene la normativa prima di scrivere personali interpretazioni che allo stato di fatto portano solo confusione in chi legge. Di fatto questa è l'interpretazione corretta della normativa attualmente in vigore.
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Messaggioda Flavio » mar dic 07, 2010 11:57 am

Tartamau ha ragione, il fonte F, deve provenire dall' art.8.3 con il 9.2 non si ottiene pressochè nulla se non il ripartire daccapo.
Se non erro lo avevo anche già scritto in una discussione precedente, solo che evidentemente queste semplicissime prassi burocratiche, a forza di ripeterle e rileggerle mi fanno incespicare.
Mi scuso attestando per buona l' errata corrige.


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