certificati fonte C) e D)

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manu76
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certificati fonte C) e D)

Messaggioda manu76 » lun ott 04, 2010 11:46 pm

Un'altra richiesta: non riesco a capire la differenza tra fonte C e fonte D nei certificati cites ovvero: sono entrambe commerciabili? che differenze ci sono tra una e l'altra? Grazie a chi mi potrà aiutare.

Ago88
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Re: certificati fonte C) e D)

Messaggioda Ago88 » mar ott 05, 2010 8:48 am

La fonte D è una evoluzione della C .
Con la D puoi vendere ,mentre con la C invece lo puoi fare solo se c' è la clausola C commerciabile.
Almeno io so questo poi se sbaglio bho

Ago88
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Re: certificati fonte C) e D)

Messaggioda Ago88 » mar ott 05, 2010 8:49 am

Mi ero dimenticato la C proviene da allevamenti amatoriali , mentre la D da allevamenti veri e propri

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Giacomo-PG
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Re: certificati fonte C) e D)

Messaggioda Giacomo-PG » mer ott 20, 2010 1:09 am

Ho notato una discrepanza tra le indicazioni presenti sui registri e quelle presenti nei certificati Cites gialli per quanto riguarda la fonte C.Bisognerà approfondire.

Sui documenti CITES gialli (ripreso da cites bilingue tedesco/inglese)
Fonte C= Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg CE939/97....e successive modifiche

Sul registro di detenzione per specie in Allegato A
Fonte C= Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg CE939/97....e successive modifiche

Mentre è comune per entrambe

Fonte D= Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali,nei modi previsti dal capo III del Reg CE 939/97....e successive modifiche.





Per ulteriori approfondimenti:

CAPO III REG (CE) 939/97

Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato ed allevato in cattività soltanto quando un'autorità scientifica Competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:
a)è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato, ossia in un ambiente intensamente manipolato dall'uomo che può comprendere alloggi artificiali, rimozione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale allo scopo di produrre esemplari della specie in questione e che abbia confini progettati per impedire che animali, uova o gameti della specie vi entrino o escano, da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente se la riproduzione è asessuata;
b)la riserva riproduttiva originaria è stata costituita: nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
c)la riserva riproduttiva originaria è mantenuta in vita senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti provenienti da popolazioni selvatiche allo scopo di prevenire incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto dev'essere determinata dalla necessità dì creare nuovo materiale genetico e non da altri fattori, e
d)la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da mantenerla indefinitamente, ossia con le modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in un ambiente controllato.
Articolo 25
Se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 24 o degli articoli 32, lettere a) e b), o 33, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso prescrive.
Articolo 26
Gli esemplari di specie vegetale sono considerati riprodotti artificialmente soltanto quando l'autorità scientifica dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:
a)sono piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate, ossia in un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la conciliazione o fertilizzazione, il controllo radicale, l'irrigazione o operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie;
b)la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;
c)la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;
d)nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto siano stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c). (a questo articolo è aggiunto il comma dell'art.1.4 del reg. (CE) 767/98 della Commissione)
Ultima modifica di Giacomo-PG il mer ott 20, 2010 3:03 am, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non specificata


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